Le norme in Italia

Il 18 febbraio 1989 il Parlamento italiano ha votato una Legge per istituire l’Ordine degli Psicologi e dare al contempo un quadro all’esercizio della psicoterapia.
La Legge è conosciuta sotto il nome di “Legge Ossicini” dal nome del suo promotore, il senatore Adriano Ossicini, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell’IPA. La psicoanalisi, sebbene mai menzionata, è contemplata nella misura in cui in questo quadro legale vengono considerate tutte le forma di intervento psicologico rimunerato.
Questo quadro comporta che unicamente gli iscritti agli Ordini degli Psicologi e dei Medici possono ottenere il titolo di psicoterapeuta. Cosa che ha luogo solo dopo la formazione ottenuta in un Istituto ad hoc abilitato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
In primo piano appare un aspetto nettamente negativo di questa Legge: viene precluso l’esercizio di ogni forma di psicoterapia a tutti coloro che non sono medici o psicologi. Per ovviare a situazioni pregresse, prima del funzionamento ordinario della Legge, è stata prevista una sanatoria per coloro che esercitavano già la professione, poco importa la loro formazione, a condizione che questa fosse certificata da prove documentali.
Per contro, due sono gli aspetti nettamente positivi di questa Legge. Il primo aspetto è la de-medicalizzazione della psicoterapia. Lo psicologo, e tanto più chi esercita la psicoterapia, non è un paramedico, ma un professionista la cui attività deve essere considerata nel suo ambito proprio.
Il secondo aspetto positivo, anzi inedito e il più importante, consiste nel fatto che la formazione degli psicologi e dei medici viene effettuata non solo da Istituti Universitari ma anche da Istituti privati che siano emanazioni di aree culturali psicologiche conosciute e riconosciute.
Questi Istituti privati, per ottenere l’abilitazione dal Ministero, devono proporre un programma che tenga conto delle esigenze ministeriali (gli insegnamenti devono essere quadriennali, tener conto della lista di insegnamenti proposti, comportare ogni anno 500 ore tra insegnamenti teorici e clinici, pratica clinica e tirocinio, ecc.) ma, cosa di enorme importanza, possono sviluppare questi insegnamenti seguendo l’ottica della propria aria di riferimento. Inoltre, secondo aspetto di grande importanza, i Docenti vengono nominati dagli Istituti stessi che comunicano al Ministero la loro nomina. Il Ministero si riserva una funzione di controllo rispetto ai suoi parametri.
Nel 1990 J.-A. Miller, nell’ambito del Campo freudiano, ha fondato l’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, abilitato dal Ministero il 31 dicembre 1993, con sedi a Roma e a Milano. Attualmente altri due Istituti del Campo freudiano sono abilitati, l’istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano di Torino e l’Istituto superiore di studi freudiani di Catania.
Il programma che fu allora presentato al Ministero comportava la ripresa delle esigenze ministeriali a cui abbiamo abbinato il funzionamento di una Sezione Clinica. Inoltre, l’obbligo dell’analisi personale, richiesta dal Ministero per ogni Istituto psicoanalitico, noi lo abbiamo mantenuto a lato del funzionamento dell’Istituto. A questo scopo abbiamo stabilito che il passaggio dal secondo al terzo anni è concesso solo agli allievi che hanno almeno iniziato un’analisi, e alla fine del quadriennio viene richiesto agli allievi di incontrare, a loro piacimento, due psicoanalisti dell’AMP per parlare del proprio percorso analitico.
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